Spesa Sanitaria
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ESENZIONI TICKET
Ticket sui farmaci
FASCIA A: comprende i farmaci fondamentali per la cura di diverse malattie croniche e acute, a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
I pazienti non esenti pagano la quota fissa di 2 euro per ogni confezione (max 4 euro per ricetta); gli esenti totali non pagano la quota fissa. Solo gli invalidi di guerra non pagano la differenza tra il prezzo del farmaco "generico" e di quello "griffato".
LA CLASSE "B", a parziale carico dello Stato (50%), è stata abolita nel 2000.
FASCIA C: completamente a carico del cittadino.
Altri: sono i farmaci da banco acquistabili senza ricetta, prodotti di erboristeria, preparati cosmetici, omeopatici e così via. Vengono acquistati a prezzo pieno.
Ticket sulle prestazioni specialistiche
I costi delle prestazioni specialistiche (visite, esami, analisi di laboratorio) sono determinati sulla base di un apposito tariffario, e variano a seconda della tipologia delle prestazioni stesse. L'importo massimo del ticket a carico del cittadino è di euro 36,15.
Ogni ricetta non può contenere più di 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Prescrizioni numericamente superiori o riferite a branche specialistiche diverse comporteranno il pagamento di ulteriori ticket.
Come previsto dalle disposizioni della manovra finanziaria nazionale tutti gli assistiti non aventi diritto all’esenzione devono provvedere al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; inoltre per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e classificate come codice bianco è previsto il pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. Fanno eccezione gli accessi al pronto soccorso effettuati a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni.
Le disposizioni già in vigore che prevedono il pagamento del ticket di euro 36,15 nel caso in cui oltre alla visita effettuata dal medico di pronto soccorso vengano erogate ulteriori prestazioni diagnostiche, di laboratorio, strumentali e terapeutiche, si applicano anche ai pazienti affetti da patologie croniche che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito familiare complessivo superiore ai 36.151,98.
ESENZIONI PER REDDITO
COME OTTENERE L'ESENZIONE PER REDDITO:
Gli elenchi dei cittadini già riconosciuti esenti dal Ministero delle Finanze vengono inviati informaticamente alle ASL e ai MMG/PLS con scadenza annuale 31/03. Gli utenti non in elenco ma che ritengono di avere diritto alla esenzione possono rivolgersi agli uffici PUA ed ottenere l'esenzione dal ticket presentando apposito modulo di autocertificazione corredato di fotocopia documento identità e codice fiscale. In questo caso la scadenza sarà 31/12 dell'anno in corso. Ogni anno la Regione comunica le modalità di rinnovo. Ogni autocertificazione deve tenere conto dell'intero reddito familiare conseguito nell'anno precedentee rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi (reddito totale).
Il medico prescrittore è l'unico soggetto titolato ad indicare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN. Resta l'obbligo di legge, da parte del cittdino, di chiedere revoca con apposito modulo della esenzione nel caso in cui non abbia più i requisiti previsti dalla legge. Le condizioni reddituali e i requisiti di legge indicati per ottenere le certificazioni di esenzione per reddito saranno oggetto di controllo da parte delle autorità competenti. Il medico prescrittore deve indicare il codice di esenzione in ogni ricetta del servizio sanitario nazionale ed è l'unico soggetto titolato per farlo.
I pazienti affetti da patologie croniche (con riconoscimento di esenzione per patologia) che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito familiare lordo complessivo superiore ai 36.151,98 euro, sono soggetti al pagamento di una quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica pari a 2 euro a pezzo, fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE:
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SONO ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E FARMACEUTICHE
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I cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (codice E01).
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I disoccupati (i soggetti che abbiano cessato per qualunque motivo - licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato- un'attività di lavoro dipendente e siano iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego in attesa di nuova occupazione) e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro 8.263,3, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02).
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I titolari di assegno (ex pensioni) sociale e loro familiari a carico (codice E03).
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I titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04).
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SONO ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE CORRELATE ALLA PATOLOGIA
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I cittadini tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (codice EPF).
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SONO ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CORRELATE ALLA PATOLOGIA
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I cittadini affetti da patologia cronica sono esenti per tutte le visite di controllo successive a quella in cui è stata formulata la diagnosi, purché utili al monitoraggio della specifica malattia per la quale è riconosciuta l’esenzione. Se l'assistito deve eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti.
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QUANDO E DOVE RIVOLGERSI:
I cittadini che non risultano negli elenchi del proprio MMG o PLS, ma hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito, possono in qualsiasi momento:
Dichiarare la propria posizione compilando il modulo di autocertificazione reperibile presso i le sedi sotto indicate, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato, accompagnato a fotocopia del documento di identità, presso gli Uffici sotto indicati;
Ritirare il foglio attestante l’avvenuta consegna dell’autocertificazione e tenerlo sempre con sé. ATTENZIONE: nel momento in cui non sussistano più le condizioni per l’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente ai competenti uffici, al fine di non incorrere in sanzioni amministrative oltre al recupero del ticket non pagato, compilando il Modulo di revoca del certificato di esenzione per reddito